La marcatura CE offre la ragionevole certezza che un prodotto è adeguato al livello minimo di sicurezza, salubrità e rispetto ambientale in relazione all’utilizzo previsto. I requisiti minimi che i prodotti devono avere non sono definiti dal fabbricante, ma dalla legge stessa e/o dalle norme armonizzate in essa richiamate.
Il fabbricante attesta, sotto la sua responsabilità, il rispetto di tali requisiti avendo attuato strumenti di verifica, controllo e fabbricazione adeguati. Il prodotto immesso sul mercato con questa procedura è definito con presunzione di conformità.
È una legge generale per tutti i prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Per ogni tipologia di prodotto vengono poi seguite le norme tecniche armonizzate che specificano i requisiti di presunzione di conformità (art.11 del D.Lgs.54/2011), ad esempio la EN 71-1 Sicurezza dei giocattoli – Proprietà meccaniche e fisiche.
Attenzione alla definizione di giocattolo: elemento nuovo della normativa rispetto alla precedente 88/378/EEC è la formulazione «in modo esclusivo o meno», che è stata aggiunta per indicare che il prodotto non dev’essere esclusivamente destinato a fini di gioco per essere considerato un giocattolo. Di conseguenza, i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio, portachiavi cui è attaccato un orsacchiotto così come i sacchi nanna a forma di morbidi peluche).
L’allegato I del D.Lgs.54/2011 riporta un elenco dei prodotti espressamente NON considerati Giocattoli [1] .
[1] Rif. GUIDANCE DOCUMENT No 4 ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2009/48/EC ON THE SAFETY OF TOYS Grey zone problem: Is a specific product covered by the Toy Safety Directive 2009/48/EC or not?
Quindi per rispondere alla domanda di prima, è necessario verificare se il mio prodotto rientri o meno nella categoria “GIOCATTOLI” e se la risposta è SI, il prodotto deve essere marcato CE.
Ora, per una corretta comprensione degli adempimenti necessari nell’adeguamento ai requisiti di marcatura CE in conformità alla Direttiva UE 48/2009 e al D.Lgs. 54/2011 e quindi obbligatoria per i requisiti minimi di sicurezza dei giocattoli riteniamo doverose alcune precisazioni:
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La marcatura (non marchio) che si appone sul prodotto, unitamente ad una dichiarazione di conformità accompagnatoria, per attestare che il prodotto immesso sul mercato, è rispondente a determinati requisiti minimi di sicurezza, salubrità e rispetto dell’ambiente previsti dalle indicazione di una legge specifica che li ha definiti (normalmente in recepimento di una legislazione comunitaria)
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La marcatura CE si applica solo a fronte di una prescrizione di legge che identifica i prodotti soggetti ed i periodi di entrata in vigore
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CE corrisponde a Conformità Europea, quindi non è un marchio di qualità, ma l’attestazione di un accertamento di conformità fatto dal fabbricante, sotto la sua responsabilità
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La direttiva attribuisce specificatamente al fabbricante del giocattolo la verifica dei requisiti di sicurezza richiesti al prodotto, autorizzando, ma non obbligando, l’utilizzo di test sul prodotto o il ricorso a laboratori terzi e enti di certificazione notificati.
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I rischi da considerare e da eliminare attraverso soluzioni di progettazione e/o fabbricazione del prodotto sono di natura chimica (da materiali o processi di lavorazione), di natura fisica (per dimensione dei componenti) e di natura meccanica (per resistenza del prodotto in utilizzo alle condizioni di impiego prevedibili).
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La direttiva trova applicazione su tutti i tipi di giocattoli (ad esclusione di alcuni tipi specifici espressamente citati dalla legge stessa) considerando i rischi del punto precedente ed individuando quali di essi trovino possibilità di accadimento; risulta quindi possibile che l’analisi sull’oggetto specifico individui anche situazioni NA (Non applicabile al prodotto). È possibile, ma non certo, che il sistema di normazione nazionale o europeo abbia pubblicato norme tecniche sui prodotti in esame: diventa quindi fondamentale verificare la disponibilità di regole tecniche normate per la valutazione della famiglia di prodotto e/o per le modalità di accertamento della sua adeguatezza, considerando anche l’analisi per definire se un prodotto rientra o meno nella categoria “giocattoli” e se l’attribuzione di fascia d’età sia corretta o meno.
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Le attività di test devono fare ricorso a prove su campioni nei casi in cui ciò venga imposto da norme “armonizzate” (norme con allegati “ZA”), necessario quindi verificare se e quando applicabili.
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Se le norme non sono armonizzate (ovvero non hanno gli allegati “ZA”) la loro applicazione è volontaria e non cogente: in questo caso siamo di fronte a semplici regole di buona tecnica il cui rispetto può aiutare il fabbricante (dimostra di aver attuato un know how riconosciuto), ma non lo vincola e non lo libera dal rispondere della concreta conformità del prodotto.
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La legge chiede al fabbricante di dimostrare e documentare la rispondenza ai requisiti attraverso un “fascicolo tecnico di prodotto” che racchiuda tutte le analisi effettuate (interne o esterne, con attrezzature di prova o empiriche) nonché i provvedimenti organizzativi attuati per assicurare il mantenimento dei requisiti nel tempo.
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La marcatura CE e la documentazione ad essa correlata è obbligatoria per potere immettere il prodotto sul mercato (indipendentemente se a titolo di lucro o gratuito), ma può essere prodotta solo quando sono stati assicurati tutti i requisiti previsti. Marcare CE un prodotto in assenza degli adempimenti ad essa collegati corrisponde a “falsa dichiarazione”.
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